La sezione edilizia della Commissione per il territorio e il paesaggio rilascia un parere motivato non vincolante nell’ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 76, comma 2, della legge provinciale n. 9/2018, qualora il piano di attuazione non contenga precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza non sia esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione dello stesso piano o in sede di ricognizione di quello vigente, e precisamente nei casi seguenti:
a) interventi di nuova costruzione ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera e), della legge provinciale. n. 9/2018, consistenti nella costruzione di nuovi edifici;
b) interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera d), della legge provinciale n. 9/2018 consistenti nella demolizione, anche parziale, e ricostruzione, anche parziale, di edifici;
c) interventi di nuova costruzione ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera e), della legge provinciale n. 9/2018, consistenti nell’ampliamento fuori terra di edifici esistenti;
d) su richiesta del Sindaco per gli interventi di particolare importanza o complessità, a meno che il Sindaco non richieda, di concerto con la sezione edilizia della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, che la valutazione sia effettuata da parte della CCTP in composizione plenaria.
Nei casi previsti dal comma 2, articolo 4 del Regolamento edilizio la sezione edilizia della Commissione per il territorio e il paesaggio rilascia, su richiesta del Sindaco, un parere interlocutorio ai sensi dell’articolo 76, comma 3, della legge provinciale n. 9/2018.
La sezione edilizia della Commissione per il territorio e il paesaggio rilascia infine i pareri sui provvedimenti per i quali i pareri della CCTP o della Commissione comunale edilizia siano previsti da leggi o regolamenti.